Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72 (taglio quota) - Periodo di commercializzazione 2012/2013.
Con il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012 “Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2012/2013”, firmato dal ministro il 7 novembre scorso e pubblicato sul sito ministeriale http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5706
si dispone anche per la campagna 2012/2013 di prorogare, le misure di cui all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010 in adesione al parere espresso dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, la deroga al regime ordinario non si applica “ai soggetti che abbiano usufruito di tali misure nelle due precedenti campagne “
Si precisa quindi che la proroga della citata inapplicabilità (taglio quota) non si applica ai soggetti che ne abbiano usufruito in entrambe le due campagne precedenti.
Esempio:
se un soggetto ha raggiunto i livelli produttivi come di seguito riportati:
campagna 2010 -2011 produzione pari all'84%
campagna 2011- 2012 produzione pari all'86%
o viceversa PUO' USUFRUIRE DELLA PROROGA
Se invece in entrambi le campagne ha raggiunto un livello produttivo dell'84% NON PUO' USUFRUIRE DELLA PROROGA.
Tale misura, tiene conto dell’incertezza degli sviluppi della situazione di mercato del settore lattiero – caseario ed è adottata anche in funzione di favorire una graduale uscita dal regime delle quote latte, dispone che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale, anche nel caso in cui non raggiungono il prescritto livello produttivo di almeno l’85% della propria quota individuale di riferimento.
Il decreto, attualmente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta.