26 Settembre 2011
Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Si evidenziano, di seguito, le principali innovazioni in vigore per i lavoratori
del settore pubblico e privato, dallo scorso 11 agosto, in tema di riordino della normativa in materia di congedi,aspettative e permessi.
Congedo di maternità
L’art. 2 del Decreto in commento inserisce nell’art. 16 del D.Lgs. n.
151/2001, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo
giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di
riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa.
- che informi il datore di lavoro della propria volontà di riprendere il lavoro
con un preavviso di dieci giorni;
- che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato ed il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute della
lavoratrice.
Prolungamento del congedo parentale
Nel testo riformulato, tale norma chiarisce ora che, per ogni minore con
handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, hanno diritto ad usufruire del congedo parentale, per un
periodo massimo non superiore a tre anni, alle seguenti condizioni:
- il congedo prolungato può essere fruito oltre che in modo continuativo,
anche in modo frazionato, così come già previsto per il congedo parentale
ordinario;
- i periodi di prolungamento devono essere goduti esclusivamente entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino;
- il diritto non spetta quando il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in questo caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore;
- nel periodo massimo di tre anni devono essere computati anche i periodi di
congedo parentale ordinario, riconosciuti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001
(10 mesi complessivi, elevabili a 11, se il padre si astiene dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi). Di conseguenza, i tre anni attualmente
comprendono i periodi di congedo ordinario e non si aggiungono ad essi.
Permessi per i figli disabili gravi
Sempre nell’ambito delle agevolazioni previste a favore dei
genitori/lavoratori al fine di assistere i figli disabili gravi, il Decreto in esame è
chiarisce definitivamente, che il diritto a fruire dei tre
giorni di permesso mensile retribuito di cui al richiamato art. 33, comma 3, spetta
ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino disabile grave che possono
fruirne alternativamente.
I tre giorni di permesso sono fruibili continuativamente o frazionabili a ore.
Inoltre il diritto a fruire dei suddetti permessi è riconosciuto in alternativa e
non può essere cumulato nell’arco del mese alle altre misure aventi la stessa
finalità di assistenza al figlio disabile grave
Congedo biennale retribuito
Il D.Lgs. n. 119/2011, all’art. 4, co.1, lett.b), ha profondamente rivisto la
disciplina del congedo straordinario sostituendo integralmente il citato art. 42,
comma 5.
Per quanto riguarda gli aventi diritto, la norma originariamente
riconosceva tale beneficio esclusivamente ai genitori o in caso di loro mancanza,
ai fratelli o sorelle, conviventi, di soggetti con handicap in situazione di gravità.
Successivamente la Corte Costituzionale con varie sentenze ha esteso il diritto al
congedo ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile anche in caso di genitori
viventi, ma totalmente inabili, al coniuge convivente con soggetto con handicap
in situazione di gravità e al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a
prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave
L’attuale disciplina pur confermando i potenziali beneficiari previsti dalla
normativa e dalla giurisprudenza precedente, prevede condizioni diverse
nell’accesso al beneficio.
Fermo restando il presupposto essenziale per poter fruire di tale congedo,
vale a dire che la persona disabile da assistere sia in possesso del certificato di
handicap con connotazione di gravità (art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992), l’ordine di
priorità attualmente è il seguente: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Solo per i
genitori non è richiesto il requisito della convivenza.
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona
gravemente disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la
madre anche adottivi.

Congedo per cure per gli invalidi civili
L’art. 7 del Decreto in esame riordina l’istituto del congedo per cure per i
lavoratori invalidi, sostituendo la relativa disciplina precedentemente contenuta
negli artt. 26 della L. n. 118/1971 e 10 del D.Lgs. n. 509/1998, che sono stati
conseguentemente abrogati a decorrere dall’11 agosto 2011.
In base alla nuova disposizione, i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia
stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta
per cento, possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non
superiore a trenta giorni anche in maniera frazionata.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di espressa
domanda del dipendente interessato, che deve essere accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura
sanitaria pubblica, dalla quale deve risultare espressamente la necessità della
cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
La disposizione chiarisce, altresì, che durante il periodo di congedo, il
dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo la
disciplina delle assenze per malattia. Inoltre, al rientro dal congedo il lavoratore è
tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. Nel
caso in cui sia sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi a giustificazione
dell’assenza può anche produrre un’attestazione cumulativa
Tale congedo non rientra nel periodo di comporto.
Resta, inoltre, esclusa la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per
infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e
psammoterapiche.

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