L’INAIL, con la circolare 32 del 2011 , detta le istruzioni operative
riguardanti il Regolamento del Fondo per le vittime dell’amianto, che disciplina
l’organizzazione, il finanziamento e le modalità di erogazione della prestazione
aggiuntiva alla rendita.
Tale Fondo è stato istituito dalla Legge finanziaria 2008 - legge n.244/2007, articolo 1, commi 241-246 .
Il Fondo provvede all’erogazione di uno speciale beneficio a favore dei
lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta,
dall’INAIL e dall’ex IPSEMA, una patologia correlata all’asbestosi per esposizione
all’amianto e alla fibra "fiberfrax", nonché ai loro familiari titolari di rendita ai superstiti.
PRESTAZIONE.
Il beneficio consiste in una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita,
che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d’ufficio dall’INAIL (per l’accesso
al beneficio non deve pertanto essere presentata alcuna istanza).
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da tale data.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Epaca della provincia di Benevento.
16 Giugno 2011
REGOLAMENTO FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO