A seguito delle novità introdotte legge n. 214/2011 ecco come cambia il sistema pensionistico italiano.
Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
REQUISITI ANAGRAFICI: differenziati a seconda del sesso e del settore di
appartenenza
DONNE DIPENDENTI (pensioni liquidate dall’AGO e forme sostitutive):
dal 1.1.2012 al 31.12.2012 62 anni
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 62 anni e 3 mesi
dal 1.1.2014 al 31.12.2015 63 anni e 9 mesi
dal 1.1.2016 al 31.12.2017 65 anni e 7 mesi
dal 1.1.2018 al 31.12.2018 66 anni e 7 mesi
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DONNE AUTONOME e GESTIONE SEPARATA INPS:
dal 1.1.2012 al 31.12.2012 63 anni e 6 mesi
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 63 anni e 9 mesi
dal 1.1.2014 al 31.12.2015 64 anni e 9 mesi
dal 1.1.2016 al 31.12.2017 66 anni e 1 mese
dal 1.1.2018 al 31.12.2018 66 anni e 7 mesi
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DONNE DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO (iscritte a forme esclusive dell’AGO)
UOMINI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (pensioni liquidate dall’AGO e forme
sostitutive)
UOMINI DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO
UOMINI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
dal 1.1.2012 al 31.12.2012 66 anni
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 66 anni e 3 mesi
dal 1.1.2014 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi
dal 1.1.2016 al 31.12.2018 66 anni e 7 mesi
1. i requisiti anagrafici si innalzano progressivamente fino a far raggiungere
anche alle donne del settore privato, almeno l’età–base di 66 anni nel 2018,
sempre incrementata con i mesi ulteriori, derivanti dal meccanismo di
adeguamento all’aspettativa di vita;
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Nulla è modificato, in materia di requisiti
di età anagrafica e di decorrenze per i seguenti soggetti:
1. Non vedenti. Tali soggetti accedono al pensionamento di vecchiaia
secondo le regole previgenti, in base a quanto previsto dall’art.1, comma
6 del D.Lgs. n.503/1992:
– se non vedente dalla nascita o da data anteriore all’inizio
dell’assicurazione o comunque con almeno 10 anni di assicurazione e
contribuzione dopo l’insorgenza della cecità: lavoratori dipendenti: 50
anni per le donne – 55 anni per gli uomini; lavoratori autonomi: 55 anni per
le donne – 60 anni per gli uomini.
– per tutti gli altri non vedenti lavoratori dipendenti: 55 anni per le donne – 60
per gli uomini; lavoratori autonomi: 60 anni per le donne – 65
anni per gi (vedi circ. INPS n.65/1995).
2. Invalidi in misura non inferiore all’80%: 55 anni per le donne – 60 anni per gli
uomini. Tale misura derogatoria riguarda esclusivamente i lavoratori
dipendenti del settore privato.
REQUISITO CONTRIBUTIVO: 20 di anzianità contributiva minima, è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
Soggetti con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 possono accedere alla pensione di
vecchiaia secondo due modalità alternative:
MODALITA’ A)
1. requisiti anagrafici: identici a quelli previsti per i soggetti con anzianità
contributiva al 31.12.1995 (età secondo le Tabelle sopra richiamate)
2. requisito contributivo: 20 anni di anzianità contributiva minima; è valutabile
la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
3. importo soglia: la pensione da liquidare deve raggiungere un importo
minimo pari a, per l’anno 2012, 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Tale
importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del PIL nominale calcolato dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare.
MODALITA’ B)
1. requisiti anagrafici: 70 anni, incrementati dal 2013 in poi con i mesi
dell’aspettativa di vita (+3 mesi dal 1.1.2013 al 31.12.2015; ulteriori 4 mesi (3+4=7
mesi) dal 2016 al 2018, ecc);
2. requisito contributivo: 5 anni di contribuzione effettiva, pertanto è utile
soltanto la contribuzione effettivamente versata (SI contribuzione obbligatoria,
volontaria, da riscatto; NO contrib. figurativa).
Per ogni altro chiarimento è possibile rivolgersi al Patronato Epaca.
30 Aprile 2012
PENSIONI DI VECCHIAIA, NUOVI REQUISITI PER L’ACCESSO