Le disposizioni introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 hanno apportato sostanziali innovazioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, con la Direttiva del 22 dicembre 2011, ha regolamentato i nuovi criteri che le Pubbliche Amministrazioni devono osservare per acquisire le informazioni necessarie per svolgere l’istruttoria di pratiche e domande presentate dai cittadini.
L’INPS, recepisce le nuove disposizioni, con propria circolare dettando le proprie istruzioni in materia di "decertificazione" e le linee comportamentali che l’Istituto intende attuare nella gestione delle istanze che provengono dai cittadini e dai patronati.
In breve ecco le novità:
Le pubbliche amministrazioni devono pertanto attenersi ai seguenti criteri:
1. assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali le amministrazioni stesse abbiano già la diretta disponibilità oppure che siano detenuti da altre amministrazioni;
2. divieto non soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli;
3. obbligo di acquisire d’ufficio, prevalentemente attraverso collegamenti telematici alle corrispondenti banche dati, i dati o la documentazione necessaria, salvo specifici casi in cui l’acquisizione sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.
DECERTIFICAZIONE E TELEMATIZZAZIONE NEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI
E PRIVATI.
Dal 1° gennaio 2012 a corredo delle domande di servizio che vengono presentate, le sedi INPS non possono più ricevere né accettare dall’utenza le certificazioni rilasciate da altre amministrazioni o gli atti di notorietà da parte dei privati. L’eventuale accettazione di certificati o atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Gli atti e i documenti definibili come "certificazione" potranno essere utilizzati solo nei rapporti tra privati e non con altre pubbliche amministrazioni e recheranno la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il funzionario INPS o altro funzionario pubblico che accetti o richieda un documento con tale dicitura commette un illecito disciplinare.