Con una lettera inviata ai sindaci della Provincia di Benevento, la Coldiretti sannita interviene circa la questione relativa alla bruciatura in campo dei residui di potatura e vegetali. “La bruciatura in campo dei residui di potatura e vegetali - si legge nella lettera inviata ai sindaci - è sempre stata negli anni una normale pratica agricola e, come tale non può essere considerata alla stessa stregua della bruciatura dei rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, bensì deve essere interpretata come combustione controllata sul luogo di produzione”. A tale proposito, molti enti locali hanno già provveduto a disciplinare le modalità ed i tempi per l’esercizio controllato delle attività di bruciatura in campo. La Coldiretti ha anche sottoposto all’attenzione dei primi cittadini sanniti una bozza di ordinanza che disciplina tempi e modi per la combustione occasionale e controllata sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole. Di seguito pubblichiamo il testo integrale della bozza di ordinanza proposta ai sindaci della provincia di Benevento.
BOZZA DI ORDINANZA PER I COMUNI DELLA CAMPANIA
Modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da attività agricola
PREMESSO CHE:
Ø ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (es. energia), smaltimento e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell’ordine delle priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale che sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
Ø l’art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile;
Ø l’art. 185 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell’applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
CONSIDERATO CHE
Ø La legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, all’allegato C – Prescrizioni di massima e polizia forestale, art. Art. 6 “Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio” al comma 1 definisce il periodo dal 15 giugno al 30 settembre in cui é vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art. 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri. Al comma 2 definisce il periodo dal 15 giugno al 30 settembre in cui é vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri. Altresì al comma 6 recita così “Nei castagneti da frutto é consentita la ripulitura del terreno dai ricci, da fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento é consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Nei castagneti da frutto ricadenti nei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina, Tora e Piccilli, Caianello, Teano e Sessa Aurunca le operazioni di bruciamento sono consentite dal 1 luglio al 30 marzo, all'alba alle ore 10,00 con le stesse modalità in precedenza indicate. Il Sindaco, per particolare condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto”. Al comma 7 recita così “La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente”;
Ø Nel contrasto tra la norma regionale antecedente a quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell’ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l’applicazione della normativa statale, nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale o dell’emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
Ø Se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
Ø Altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestititi nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero rifiuti;
PRESO ATTO CHE:
Ø Il territorio della Provincia di BENEVENTO ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali vite, olivo, nocciolo, castagno, fruttiferi, ecc……(aggiungere altre colture tipiche del territorio);
Ø L’attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
Ø La stessa Legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;
PRESO ATTO INOLTRE CHE:
Ø Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la Direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all’agricoltura, all’ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda: il cancro batterico dell’actinidia, la cocciniglia del pino marittimo, vaiolatura delle drupacee, malsecco degli agrumi, colpo di fuoco batterico, flavescenza dorata della vite, punteruolo rosso delle palme, cinipide del castagno; la bruciatura dei residui in questi casi è efficace sulla diffusione delle fitopatie;
Ø Al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;
Ø Non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché al momento non vi sono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale di BENEVENTO impianti operativi. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto di tali rifiuti con mezzi propri non autorizzati sarebbe vietato.
VISTA la richiesta della COLDIRETTI, Associazione di categoria degli imprenditori agricoli, per fare fronte all’emergenza di smaltimento rifiuti ;
VISTA la legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 e gli ultimi Decreti Dirigenziali Regionali del 18/07/2013 e del 01/08/2013;
VISTA l’approvazione in data 15 novembre 2013 da parte del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, del disegno di legge collegato alla legge di stabilità “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 30contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola. La disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, i Comuni – tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio – con propria Ordinanza individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 (tre) metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteo-climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;
SI FA ALTRESI’ PRESENTE CHE lasciare sul suolo imploranti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trasferimento dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;
VISTO che l’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” prevede che il Sindaco possa emettere Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente;
RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto-smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 152/2006;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996;
VISTA la Direttiva Europea 2008/98/CE;
VISTA la Direttiva Europea 2000/29/CE;
ORDINA
Per le ragioni meglio precisate in premessa, dalla data ………………… (inserire la data di inizio) e fino al ………………… (inserire la data di fine), in deroga all’impiego dei residui agricoli ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:
1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:
a. Dal sorgere del sole e fino alle 10,00;
b. Dalle ore 17.00 e fino al tramonto;
2. Se all’accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
4. Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. La combustione deve essere effettuata all’aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
6. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore ai 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;
8. È vietato l’abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
10. La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell’Autorità;
11. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
È consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in compost o per la triturazione in loco per la stessa finalità.
L’inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
A norma dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. Dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. Dalla data della sua pubblicazione.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione a:
· Prefetto di ……………….. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Al Comando Provinciale dei Carabinieri di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Alla Stazione dei Carabinieri di ……………………. (includere il Comune di riferimento), in via ………………
· Alla Questura di di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Alla Polizia Provinciale di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Alla Polizia Locale di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· All’ARPA Provinciale di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· All’Azienda ASL di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
· Alla Provincia di ……………………. (includere la provincia di riferimento), in via ………………
E per effetto dell’art. 191 del D. Lgs.n. 152/2006:
· Al Presidente del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – Piazza Colonna n. 370 – 00187 Roma;
· Al Ministero dell’Ambiente – Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;
· Al Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00147 Roma;
· Al Ministero dello Sviluppo Economico – Via Vittorio Veneto n. 33 – 00187 Roma;
· Al presidente della Regione Campania – Via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli.