L’art. 18 del Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha stabilito per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle loro attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Tali acquisti dovranno essere attestati con le relative fatture che dovranno essere considerate al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022. E’ prevista anche la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere per intero e non parzialmente tale credito ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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