Entro il prossimo 30 settembre è possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola.
Lo stabilisce l’art. 3, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , che ha disposto l’ulteriore proroga rispetto al precedente termine indicato all’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre2011, n.201.
Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state impartite disposizioni in materia di ruralità degli immobili.
In particolare, con il citato decreto sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.
Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al richiamato decreto 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 09/08/2012, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa e per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10, non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.
La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A , da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web , allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali.
La presentazione può in realtà essere effettuata entro il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre cade di domenica) direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante: consegna diretta all’Ufficio, raccomandata postale con avviso di ricevimento, fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, posta elettronica certificata.
Invece entro il 30 novembre dovranno essere iscritti nel catasto fabbricati le costruzioni attualmente in mappa nel catasto terreni con il sistema Docfa e con attribuzione della rendita allo scopo di essere in grado di assolvere l’IMU entro il termine del 17 dicembre 2012.