La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Spetta una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
A CHI SPETTA
operai a tempo determinato;
piccoli coloni;
operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
N.B. NON spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
LA DOMANDA
La domanda comprensiva della eventuale richiesta di assegno nucleo familiare , deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo 2012 pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
A CHI COMPETE
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
L’IMPORTO SPETTANTE
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.