Mancata o ridotta commercializzazione latte vaccino.
Ricordando che il Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, art. 4, par. 12 ha innalzato all'85% la percentuale di riferimento per l'applicazione della riduzione di quota, si fa presente che in data 25 Ottobre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 il decreto ministeriale 10 agosto 2011. Con questo decreto, emesso per fronteggiare la crisi del settore lattiero-caseario, non si attua, per la campagna lattiera 2011/2012, la procedura di riduzione della quota prevista dall'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Ciò significa che chi nella campagna in corso produrrà un quantitativo inferiore all' 85% della propria quota non incorre nella decurtazione del proprio quantitativo individuale di riferimento.
Chi invece non produrrà alcun quantitativo è tuttora soggetto alla revoca totale della quota, in quanto rientra tra le previsioni del paragrafo 1 del medesimo regolamento, che non concede alcuna discrezionalità alla Stato membro sull'applicazione della norma.
Per i periodi successivi, prima dell'inizio di ogni campagna, il Ministro, con proprio provvedimento, dispone il mantenimento o la cessazione del provvedimento.