A N A G R A F E S U I N A
Adempimenti
Il Decreto legislativo 26/10/2010 n° 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini) definisce nuove norme per i proprietari/detentori di suini e stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza:
R E G I S T R A Z I O N E D E L L’ A L L E V A M E N T O
Coloro che sono detentori di 1 o più suini devono segnalarlo al Servizio Veterinario competente per il territorio, il quale dovrà obbligatoriamente attribuire un codice identificativo univoco all’allevamento nel caso nella stalla vi siano 2 o più suini.
L’allevamento familiare può detenere al massimo 4 suini da ingrasso per autoconsumo.
Le stalle in cui è detenuto un solo suino destinato all’autoconsumo non hanno l’obbligo di
avere un codice aziendale e l’allevatore è escluso dall’obbligo di detenere e aggiornare il registro di stalla.
I D E N T I F I C A Z I O N E D E G L I A N I M A L I
Tutti i suini devono essere identificati dal detentore nell’azienda di nascita prima di essere movimentati e comunque entro 70 gg dalla nascita:
Il mezzo di identificazione è un tatuaggio all’orecchio sinistro, è consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una marca auricolare da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio destro.
Il detentore degli animali deve verificare che il tatuaggio sia leggibile: qualora non lo sia più, l’animale deve essere nuovamente tatuato.
Il detentore ha l’obbligo di aggiornare il registro di stalla che è il documento nel quale vanno registrate le movimentazioni di ingresso e di uscita degli animali e le eventuali reidentificazioni:
- la nascita va registrata entro 30 giorni dal parto, la morte entro 30 giorni dall’evento;
- i movimenti di entrata, uscita, furto degli animali devono essere registrati entro 3 giorni
dall’evento;
Le movimentazioni devono essere anche registrate nella Banca Dati Nazionale dell’ANAGRAFE ZOOTECNICA entro 7 giorni dalla data dell’evento.
Tutte le movimentazioni devono essere scortate da un documento di trasporto (modello IV), compresa l’uscita verso il macello. Deve essere compilato in quadruplice copia di cui:
- 1 rimane in azienda (da conservare per tre anni)
- 1 va trasmessa al Servizio Veterinario
- 2 seguono gli animali durante il trasporto
C E N S I M E N T O
Il detentore degli animali ha l’obbligo di comunicare annualmente al CAA Coldiretti i dati relativi a:
- consistenza del proprio allevamento rilevata al 31/03 di ogni anno, riferita:
- agli animali di età superiore ai 70 giorni;
- al totale nascite e totale morti avvenute nell’anno (precedente);
- al numero di riproduttori, se presenti, suddivisi in verri, scrofe, scrofette.
IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE PER LA TRACCIABILITA’ ED
IDENTIFICAZIONE DEI SUINI COMPORTA DELLE SANZIONI MOLTO ONEROSE
- Mancata registrazione azienda: da 5.000 a 30.000€
- Omessa comunicazione variazione dati aziendali e di allevamento: da 500 a 3.000€
- Contravvenzione agli obblighi di identificazione: da 150 a 600€ per capo non regolarmente identificato
- Rimozione, sostituzione, modifica del mezzo di identificazione presente sull’animale, senza comunicare alla autorità competente: da 1.000 a 6.000€ per capo
- Omissione registro di carico-scarico: da 500 a 3.000€
- Omissione della compilazione del registro: da 300 a 1.800€ per ogni operazione non registrata
- Non ottemperanza obblighi di cui al comma 3 art. 4 (registrazione movimenti in BDN): da 1.000 a 6.000€
- Non ottemperanza obblighi per ogni animale privo della documentazione di trasporto (modello IV): da 150 a 600€
- Mancata registrazione del censimento: da 1.000 a 6.000€
MACELLAZIONE FAMILIARE
Per quanto riguarda la possibilità di macellazione dei suini a domicilio si deve fare riferimento alla apposita ordinanza emessa annualmente dal Sindaco.