I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti. I supplementi di pensione sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata e della pensione sulla quale devono essere liquidati .
SUPPLEMENTI SU PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)
- per contributi versati o accreditati nell’Ago
- per contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori Autonomi
: il supplemento è dovuto anche per i contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori Autonomi prima e dopo la decorrenza della pensione nell’Ago. In tal caso i supplementi sono liquidati con le stesse cadenze con la differenza, peraltro, che la liquidazione del primo supplemento per detti contributi non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile.
SUPPLEMENTI SU PENSIONI DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
- per contributi versati o accreditati nell’Ago
- per contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori Autonomi
I contributi versati dopo il pensionamento sia nelle Gestioni stesse sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria danno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia
SCHEMA DI SINTESI
TITOLARE DI PENSIONE NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
TITOLARE DI PENSIONE NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Condizioni per la liquidazione di supplementi
| PER CONTRIBUTI VERSATI NELL’AGO |
PER CONTRIBUTI VERSATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI |
| 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento |
5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento |
| Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile dell’assicurazione generale obbligatoria |
Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile delle gestioni dei lavoratori autonomi |
Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato Epaca della provincia .
: i contributi versati o accreditati nell’Ago successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto al supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga a tale termine è data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi anche solo 2 anni dalla decorrenza o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile.